Provvedimenti dirigenti
Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
DETERMINA 1 DETERMINA 2 DETERMINA 3 DETERMINA 4 DETERMINA 5 DETERMINA 6 DETERMINA 7 DETERMINA 8 DETERMINA 9 DETERMINA 10 DETERMINA 11 DETERMINA 12 DETERMINA 13 DETERMINA 14 DETERMINA 15 DETERMINA 16 DETERMINA 17 DETERMINA 18 DETERMINA 19 DETERMINA 20 DETERMINA 21 DETERMINA 22 DETERMINA 23 DETERMINA 24 DETERMINA 25 DETERMINA 26 DETERMINA 27 DETERMINA […]
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